Donazione di cosa altrui e donazione di beni in comunione ereditaria: oggetto, causa ed effetti giuridici.

Sommario: 1. Introduzione. L’istituto della donazione; 2. I profili problematici della donazione di cosa altrui o in comunione ereditaria; 3. Il dibattito dottrinale; 4. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità e l’intervento delle Sezioni Unite.

1. Introduzione. L’istituto della donazione.

La donazione di cosa altrui o di beni in comunione ereditaria costituisce profilo applicativo problematico dell’istituto delle donazioni, molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza e rispetto al quale si è da ultimo registrato l’intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione, per l’illustrazione del quale giova compiere una breve ricostruzione dell’istituto predetto.

Orbene, ai sensi dell’art.769 c.c., la donazione può essere definita come il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo in suo favore il trasferimento di un diritto reale o di credito, assumendo verso la stessa un’obbligazione ovvero, secondo dottrina ormai pacifica, rinunciando a un diritto di credito vantato nei confronti di quest’ultima.

L’istituto della donazione, dunque, è disciplinato dal Titolo V, del libro II “Delle successioni” del cod. civ., collocato di seguito alla disciplina della divisione ereditaria. Tale collocazione, tutt’altro che casuale, esprimerebbe, secondo autorevole dottrina, l’intento del legislatore del ‘42 di assimilare le donazioni alle liberalità testamentarie mortis causa, in ragione della ricorrenza rispetto ad esse della medesima necessità di salvaguardare la libertà di autodeterminazione patrimoniale del disponente, operandone tuttavia un bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della famiglia di appartenenza.

Del resto, se con riguardo ai profili inerenti la formazione del negozio di donazione, la disciplina applicabile è quella propria del contratto di cui agli artt. 1321 e ss. c.c., così come improntata al principio dell’autonomia negoziale; in riferimento ad altri aspetti, quali quelli inerenti alla limitazione della capacità di donare o di beneficiare della donazione ovvero quelli relativi alla stabilità giuridica nel  tempo degli effetti della donazione stessa, il legislatore ha predisposto una normativa assimilabile a quella testamentaria (artt. 774 e ss. c.c.), funzionale alla stessa applicazione della disciplina ereditaria o, comunque, strumentale alla realizzazione anticipata dei medesimi obiettivi di tutela (si pensi, ad esempio, alla strumentalità della forma solenne della donazione, di cui all’art. 782 c.c., rispetto anche alla concreta operatività della disciplina della collazione di cui agli artt. 737 e ss. c.c.; ovvero anche all’art. 799 c.c. sulla “conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle”).

In riferimento proprio a tale ultimo aspetto infatti, da un lato, l’istituto della donazione, così come quello del testamento, tutela la libertà di autodeterminazione del donante rispetto al compimento di un atto negoziale di liberalità che, per gli interessi non patrimoniali realizzati, può essere considerato un atto personalissimo, escludendo dunque l’ammissibilità di qualsiasi forma di sostituzione legale del disponente (come del resto garantito dai limiti alla capacità di disporre per donazione di cui agli artt. 774 e ss. c.c.). Dall’altro, invece, l’istituto in esame limita la stessa libertà di autodeterminazione del donante allo scopo di salvaguardare la stabilità economica della famiglia e il concreto adempimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, predisponendo un generale divieto di prodigalità (emergente in particolar modo dalla disciplina sulla nullità della donazione di beni futuri di cui all’art. 771 c.c.) ovvero destabilizzando gli effetti giuridici della donazione valida ed efficace al sopravvenuto mutamento delle esigenze familiari (si pensi alla disciplina sulla revocazione per sopravvenienza di figli  di cui all’art. 803 c.c.).

Comunque, con riguardo alla struttura giuridica, la donazione si configura come un contratto, quindi un atto negoziale bilaterale o plurilaterale a contenuto patrimoniale,  connotato: sul piano oggettivo degli effetti giuridici, dal depauperamento del donante e dal contestuale arricchimento del donatario; e, sul piano soggettivo, dall’animus donandi del primo, inteso come quello spirito di spontanea liberalità che, sorretto da interessi non patrimoniali (la donazione non deve perseguire la produzione, neppure indiretta, di un vantaggio economicamente valutabile per il donatore), deve giustificare il trasferimento del diritto reale o di credito al beneficiario, l’assunzione di un’obbligazione nei confronti dello stesso ovvero la rinuncia di un credito vantato nei confronti di quest’ultimo.

In quanto tale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 co. 2 cc., costituiscono elementi essenziali della donazione: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma.

In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 1326 c.c., l’accordo tra le parti può dirsi raggiunto e il contratto concluso, allorquando il donante ha conoscenza  dell’accettazione del donatario. Del resto, in maniera del tutto conforme all’art. 1328 c.c. sulla “revoca della proposta e dell’accettazione” nei contratti  (salvo che per la parte relativa all’esecuzione iniziata prima del perfezionamento, che non sembrerebbe poter trovare applicazione con riguardo alla donazione, data la sua unilateralità), l’art. 782 co. 2 c.c. dispone che, se l’accettazione del donatario è operata con atto pubblico posteriore, la donazione si perfeziona con la notifica dell’accettazione stessa – tramite ufficiale giudiziario – al donante.

Con riferimento alla causa del contratto di donazione, invece, occorre sottolineare come, sulle questioni attinenti la sua concreta definizione, si sia riverberato il più ampio dibattito dottrinale inerente alla definizione stessa della causa del negozio giuridico. Tralasciando la tesi dell’astrattezza della causa giuridica, che ad oggi non sembrerebbe rinvenire più alcun sostenitore (considerata l’espressa indicazione della causa tra i requisiti del contratto ex art. 1325 c.c.), si rinvengono in merito tre posizioni dottrinali, riconducibili alla tesi oggettiva, alla tesi soggettiva e alla tesi della causa in concreto.

Più precisamente, secondo la tesi oggettiva, la causa del negozio giuridico coincide con gli effetti giuridici essenziali di quest’ultimo (tipici, per quelli nominativi espressamente disciplinati dal legislatore), con la conseguenza che la causa giuridica della donazione consisterebbe nel depauperamento del donante senza corrispettivo arricchimento.

Secondo i sostenitori della tesi soggettiva, invece, la causa del negozio giuridico deve essere individuata nella funzione economico-sociale perseguita dalle parti, dunque negli interessi, patrimoniali o non patrimoniali, realizzati in astratto dallo strumento negoziale. Ne consegue pertanto che, a parere di sostenitori della tesi soggettiva, la donazione rinverrebbe la propria causa giuridica nell’animus donandi, ossia nell’interesse non patrimoniale realizzato in astratto dalla liberalità stessa e che la connota di spontaneità.

Infine, la tesi della causa in concreto ha definito la causa del negozio come la funzione economico-individuale perseguita dalle parti, individuandola quindi nel complesso degli interessi, patrimoniali o non patrimoniali, realizzati, non in astratto bensì in concreto, dallo strumento negoziale. La causa della donazione quindi, secondo tale orientamento dottrinale, dovrebbe essere pur sempre individuata nell’animus donandi, così come emergente, tuttavia, non tanto dagli interessi realizzati in astratto dalla liberalità stessa, quanto piuttosto da quelli concretamente perseguiti dalle parti per il tramite di tale strumento negoziale, anche solo indirettamente (purché la realizzazione indiretta di un interesse non sia soltanto eventuale o accidentale, al punto da non poter giustificare la donazione stessa). Ne consegue pertanto che si configurerà la causa tipica della donazione nella sola ipotesi in cui l’attribuzione del diritto, la rinuncia allo stesso ovvero l’assunzione di un obbligazione siano giuridicamente giustificate dalla realizzazione, sia diretta che indiretta, di interessi non patrimoniali concreti del donante, realizzandosi altrimenti un differente negozio giuridico a titolo gratuito.

Passando all’analisi dell’oggetto della donazione, è opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 1346 c.c., esso deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Giova tuttavia ricordare che, in merito al suo concreto contenuto, non si registrano uniformità di vedute in dottrina. Sebbene, più o meno unanimamente, si riconoscano, tra gli oggetti possibili della donazione, i diritti reali su cosa propria o altrui, i diritti di credito e la universalità di beni mobili; è invece acceso il dibattito dottrinale sul  contenuto delle obbligazioni assumibili tramite donazioni: secondo alcuni, limitato alle obbligazioni di dare, secondo altri, esteso anche alle obbligazioni di fare.

Infine, in merito alla forma della donazione, il combinato disposto degli artt. 782 e 783 c.c. predispone, in via generale, la forma solenne dell’atto pubblico ab substantiam, dunque a pena di nullità, facendo espressa eccezione per le donazioni di modico valore, per le quali è invece richiesta la diversa forma della traditio materiale della res donata (in assenza della quale la donazione non può dirsi perfezionata, in deroga, dunque, anche al principio consensualistico espresso dall’art. 782 co. 1 c.c.).

In via definitiva, alla luce di quanto sin qui illustrato, può pertanto sostenersi che la donazione abbia la natura giuridica di un contratto obbligatorio (o reale, nel caso della donazione di modico valore), a effetto reale od obbligatoria (a seconda se sia, rispettivamente, trasferito un diritto reale o di credito ovvero sia assunta un’obbligazione), riconducibile alla categoria dei negozi a titolo gratuito e, più precisamente, alla specie dei contratti di liberalità connotati da animus donandi, ossia dalla spontanea realizzazione di un interesse non patrimoniale.

Trattasi dunque di un contratto che si differenzia: dai contratti a titolo oneroso, poiché al depauperamento del donante e all’arricchimento del donatario non corrispondono, secondo lo schema sinallagmatico, l’arricchimento corrispettivo del primo e il depauperamento del secondo; dai contratti a titolo gratuito, per la circostanza di non perseguire,  neppure in via mediata, la realizzazione di un interesse patrimoniale del donante; dalle altre liberalità d’uso, per essere giustificato dalla spontaneità dell’attribuzione o dell’assunzione di obbligazione e non anche dalla coazione che discende dalla necessarietà dell’adempimento di doveri sociali o morali.

2. I profili problematici della donazione di cosa altrui o in comunione ereditaria.

Alla luce della disamina sin qui condotta, può dunque finalmente affrontarsi la problematica della donazione di cosa altrui e della donazione di beni in comunione ereditaria, oggetto della presente trattazione.

Orbene, è opportuno innanzitutto premettere che si tratta di ipotesi di applicazione pratica dell’istituto della donazione, connotate entrambe dall’assenza di una titolarità piena, da parte del donante, del diritto di proprietà sul bene alienato al donatario.

Del resto, infatti, se nell’ipotesi della donazione di beni altrui, un diritto di proprietà del donante sul bene trasferito al donatario manca completamente; nella diversa ipotesi della donazione di bene in comunione ereditaria, un diritto di proprietà del donante sul bene attribuito al donatario sussiste, ma non può dirsi pieno, essendo riferito a una quota ideale spettante al primo sui beni della comunione ereditaria stessa.

Con riguardo dunque a tali ipotesi, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità si sono interrogate circa la validità giuridica o meno delle donazioni così disposte e la possibilità di ritenere comunque le stesse titolo idoneo all’usucapione abbreviata della proprietà di un bene immobile (art.1159 c.c.) o all’acquisto tramite possesso della proprietà di un bene mobile (art.1153 c.c.) da parte del donatario.

3. Il dibattito dottrinale.

Sul punto si sono registrati diverse tesi. Un primo orientamento dottrinale ha sostenuto la nullità, ai sensi dell’art. 1418 co. 1 c.c., della donazione avente ad oggetto la cosa altrui o un bene in comunione ereditaria per contrasto con norma la norma imperativa di cui all’art. 771 co. 1 c.c. sulla “Donazione di beni futuri”.

Secondo i sostenitori di tale orientamento, infatti, benché la seconda parte del primo comma dell’art. 771 c.c. riferisca espressamente la sanzione della nullità alla sola donazione che abbia ad oggetto beni futuri, l’interpretazione sistematica di tale disposizione con l’art. 769 c.c., che definisce la donazione come un contratto col quale il donatore dispone di un “suo” diritto, consentirebbe di ricondurre al termine “beni futuri” due accezioni di significato, una di tipo oggettivo e l’altra di tipo soggettivo. In altre parole, costituirebbe “bene futuro” tanto la res non ancora esistente sul piano materiale, quanto la resesistente dal punto di vista materiale ma non ancora presente nel patrimonio del donante, rispetto alla quale dunque ad essere “futura” è la formazione di un diritto reale sulla stessa nel patrimonio del disponente ovvero il consolidamento di un diritto reale pieno sul bene in comunione ereditaria ex art. 757 c.c.

Ne conseguirebbe, in conclusione, l’estensione della sanzione di nullità di cui all’art. 771 co. 1 seconda parte anche alle fattispecie della donazione di bene altrui o di bene in comunione ereditaria; che infine, a parere dei sostenitori della tesi in esame, non costituirebbe neppure titolo idoneo all’usucapione abbreviata o all’applicazione del principio possesso vale titolo.

Un secondo orientamento dottrinale, invece, ha ritenuto valide le ipotesi di donazioni in esame, argomentando per lo più in merito all’assenza di un divieto imperativo espresso nell’ordinamento nonché all’impossibilità di procedere a un’interpretazione analogica o anche soltanto estensiva dell’art. 771 co. 1 c.c., in ragione della sua natura di norma eccezionale derogatoria di quel generale principio, emergente in particolare modo dall’art. 1478 c.c. sulla “Vendita di cosa altrui”, in virtù del quale il diritto reale altrui può costituire l’oggetto di un valido contratto di alienazione (tant’è che l’acquisto, da parte dell’acquirente, del diritto reale sul bene altrui dedotto in contratto si produce automaticamente, per effetto di quest’ultimo, nel momento in cui il diritto reale stesso entra nel patrimonio del venditore). La sua natura di norma eccezionale, infatti, ne determinerebbe l’obbligo di interpretazione restrittiva e il divieto di analogia, di cui all’art. 14 delle preleggi.

In particolare, secondo taluni, alla validità giuridica delle ipotesi in esame conseguirebbe comunque l’inidoneità della donazione alla realizzazione degli effetti traslativi tipici, con la conseguenza che essa costituirebbe soltanto titolo idoneo all’usucapione abbreviata o all’acquisto tramite possesso di cui all’art. 1153 c.c. da parte del beneficiario (sempre che questi abbia conseguito il materiale possesso dello res e possa ritenersi in buona fede).

Secondo altri, invece, la donazione di bene altrui o di bene in comunione ereditaria non solo costituirebbe un’ipotesi di donazione valida, ma configurerebbe una donazione a effetto obbligatorio, per il tramite del quale il donante non assumerebbe altro che un’obbligazione di procurarsi il diritto reale sulla res e dunque di trasmetterlo successivamente al donatario, realizzando una fattispecie assimilabile a quella di cui all’art. 1478 c.c. Da tale ultima fattispecie, comunque, quella della donazione di beni altrui o di beni in comunione ereditaria si distinguerebbe per la non automaticità del trasferimento del diritto reale, acquisito dal donante, al donatario. Tale trasferimento, infatti, non conseguirebbe all’ingresso o al consolidamento, nel patrimonio del donante, del diritto reale oggetto della donazione (obbligatoria), quanto piuttosto a un secondo atto dispositivo del donante, a titolo gratuito e con causa solvendi della preesistente obbligazione.

In conclusione, secondo tale tesi dottrinale, l’acquisto del diritto reale sulla res oggetto di donazione dovrebbe in via generale realizzarsi, a titolo derivativo, per il tramite di tale secondo atto dispositivo. Qualora quest’ultimo dovesse mancare e il donatario abbia comunque conseguito il possesso in buona fede della res, non vi sarebbero dubbi circa l’idoneità dell’atto di donazione (a effetto obbligatorio) a fungere da titolo idoneo all’usucapione abbreviata o all’applicazione del principio “possesso vale titolo”.

4. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità e l’intervento delle Sezioni Unite.

Comunque, dato il riflettersi nella giurisprudenza di legittimità delle posizioni dottrinali sin qui ricostruite, si è registrato di recente l’intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 5068/2016).

I supremi giudici di legittimità hanno dunque distinto due ipotesi: quella in cui le parti del contratto di donazione siano consapevoli dell’altruità del bene dedotto in donazione o della sua parziale appartenenza anche ad altri soggetti, ed emerga dall’atto pubblico la volontà del donante di assumere nei confronti del donatario l’obbligazione di procurarsi e di trasmettergli un diritto reale pieno sul bene predetto; e quella in cui il donatario non sia stato messo a conoscenza dell’altruità, totale o parziale, del bene dedotto in donazione o comunque non vi siano nell’atto elementi che possono far dedurre l’assunzione da parte del donante dell’obbligazione predetta.

In rifermento alla prima ipotesi, la Suprema Corte è pervenuta alla validità della donazione, ritenendone possibile una qualificazione in termini di donazione a effetto obbligatorio.

Con riguardo invece alla seconda ipotesi, i giudici di legittimità hanno concluso per la nullità del contratto di donazione, sottolineando tuttavia come la stessa non sia dovuta alla contrarietà del contratto alla norma imperativa di cui all’art. 771 c.c., quanto piuttosto a un difetto della causa tipica, riconducibile all’assenza di animus donandi.

Attesa infatti l’impossibilità di dedurre dall’art. 771 c.c. un espresso divieto di donazione di bene altrui o di beni in comunione, ordinaria o ereditaria, le Sezioni Unite hanno evidenziato come le donazioni costituiscano un micro-settore giuridico, connotato da una disciplina piuttosto analitica e, di conseguenza, poco aperta all’integrazione mediante estensione analogica di disposizioni normative attinenti ad altri settori giuridici. Pertanto, secondo il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità, la mancata riproduzione, in tale micro-settore, di una disposizione normativa simile a quella di cui all’art. 1478 c.c. sulla vendita di cosa altrui deve far propendere l’interprete anche per la impossibilità di procedere a una sua applicazione analogica in riferimento alle donazioni; inducendolo, dunque, a non ritenere possibile una conversione legale della donazione a effetto reale di bene totalmente o parzialmente altrui in una donazione a effetto obbligatorio.

Ne conseguirebbe così l’invalidità della donazione in esame per difetto dell’elemento essenziale della causa. Sarebbe di tutta evidenza infatti, conclude la Corte, che la donazione avente ad oggetto un bene altrui, configurata per volontà delle parti come donazione a effetto reale, sia priva dell’animus donandi proprio della donazione a effetto reale e di quella a effetto obbligatorio, trattandosi di un contratto che non determina di fatto la spontanea realizzazione di alcuni interesse non patrimoniale per il tramite del depauperamento del donante; il quale infatti non dispone di un bene proprio, o totalmente proprio, e comunque non assume neppure alcuna obbligazione.

In conclusione, a parere della Corte, il contratto di donazione di un bene altrui o di un bene in comunione ereditaria, per la quale non sia possibile ritenere dal relativo atto pubblico che le parti abbiano in realtà voluto una donazione a effetto obbligatorio, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 1418 co. 2 c.c.

Antonio Caiazzo (articolo tratto da Spia al diritto ISSN 2281-6402)

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